venerdì 30 novembre 2007

LA LIBERTA' E LA LEGGE di Bruno Leoni

di Ismael

“Chiunque può dare la propria definizione di libertà,
ma se vuole che sia accettata deve produrre argomenti convincenti.
Tuttavia il problema non riguarda solo la definizione di libertà,
bensì ogni tipo di definizione.
È un merito indubbio della filosofia analitica contemporanea
aver sottolineato l’importanza della questione.
Quindi, per analizzare la libertà, l’impostazione filosofica
deve essere combinata a quella economica, politica e giuridica”

Guardandosi con circospezione dalle sistemazioni teoriche strutturate, da circa due secoli a questa parte sospettate di generare ideologie a vario titolo interventiste, molto pensiero liberale odierno vezzeggia un castrante pregiudizio antifilosofico. La formazione specifica di numerosi “venerati maestri” del liberalismo postmoderno, nati quasi tutti economisti, non poteva che assecondare i tratti qualificanti dell’ubbia suddetta, abbracciando di fatto la tecnocrazia quale percorso speculativo obbligato di teorie politiche modellate in base a variabili di tipo esclusivamente quantitativo. Come se non bastasse, le poche eccezioni a questo stato di cose sono rappresentate da campioni dell’idealismo (Croce) e/o del giuspositivismo (Kelsen), cioè da illustri sostenitori di opzioni culturali sostanzialmente “nemiche” del liberalesimo classico.
Bruno Leoni – sardo per genealogia, anconetano per nascita e torinese d’adozione – fu forse l’unico accademico liberale italiano del Novecento a coniugare una grande competenza in filosofia analitica e logica formale con il netto rifiuto di ogni prospettiva positivista in diritto. Tanto che i suoi quasi trent’anni di dimenticatoio in patria (fu solo nel 1994, infatti, che Raimondo Cubeddu tradusse Freedom and the law nella lingua di Dante) suscitano più di un cattivo pensiero.
Comunque sia, in questo suo acclamato capolavoro Leoni espone con dovizia di argomenti l’intuizione giusfilosofica che l’ha reso celebre, senza dubbio classificabile come un vero e proprio “liberismo giuridico”. Nella visione leoniana, che recupera l’impostazione induttiva dei giureconsulti di Roma antica e della common law anglosassone, “il diritto è qualcosa da scoprire piuttosto che da decretare e [...] nessuno è così potente nella società da essere in posizione di identificare la sua propria volontà con la legge del paese”. Il brocardo latino dice lex scripta, lex tradita: è stato solo con l’avvento dello stato moderno e dei suoi meccanismi decisionali estensivi che le aree semantiche di parole come diritto e legislazione, così come quelle di regola e legge, hanno finito per confondersi. Sono ormai due secoli che la tradizionale gerarchia di formazione del diritto consuetudinario, individuata dal gradiente procedurale che mette in fila convenzioni private, arbitrati, corti ordinarie e corti supreme, è stata soppiantata dallo strapotere dell’inflazione legislativa, laddove in passato i testi di legge servivano solamente a compendiare i costumi giurisprudenziali maggiormente consolidati. E colpisce notare che “gli stessi economisti che sostengono attualmente il mercato libero non sembrano curarsi di considerare se un libero mercato possa veramente durare entro un ordinamento giuridico incentrato sulla legislazione”, mentre invece tra dirigismo economico e positivismo giuridico sussiste uno stretto nesso di causalità.
Ma perché preferire il responso di giudici e causidici all’operato dei legislatori elettivi? Essenzialmente per tre motivi: “In primo luogo, i giudici, o gli avvocati, o altri in posizioni simili, possono intervenire solo quando ne sono richiesti dagli interessati, e la loro decisione è raggiunta e resa efficace, almeno nelle questioni civili, solo con una continua collaborazione delle parti stesse ed entro i suoi limiti. In secondo luogo, la decisione del giudice può essere efficace principalmente nei confronti delle parti in causa, solo occasionalmente per i terzi, e praticamente mai per persone che non hanno nessun rapporto con le parti interessate. In terzo luogo, tali decisioni da parte di giudici e avvocati si raggiungono molto raramente senza riferimento alle decisioni di altri giudici e avvocati in casi simili, e perciò vengono prese con la collaborazione indiretta di tutte le parti in causa, sia passate che presenti”.
Evolvendo tramite la costante interazione giudiziaria di attori convenuti di propria volontà, il processo di formazione del diritto viene restituito all’ambito della comunicazione intersoggettiva, ri-assume cioè il carattere di lingua viva. Nell’analogia tra diritto libertario e linguaggio Leoni isola un formidabile spunto di riflessione: designando la “messa in opera” di una regola comportamentale risalente, la legge scritta ne diventa l’inganno metaforico, proprio come accade nella concreta disponibilità di significanti e significati, che non implica mai la piena identità dei due insiemi. Perciò codificare il diritto equivale almeno parzialmente a scrivere dal linguaggio come se non si fosse anche del linguaggio, com’è del resto nelle corde ideologiche del riformismo (anche e soprattutto di stampo liberale, purtroppo).
Soffermandosi sulla differenza tra definizioni stipulative – che inquadrano il senso che l’autore della definizione stessa decide di adottare per una determinata parola – e lessicali – che si riferiscono al significato attribuitole nell’uso corrente –, l’autore realizza che è impossibile delineare i sensi figurati di concetti come “libertà” ricorrendo a una sola delle due formulazioni. Perché è possibile stipulare “che il nero sia chiamato «bianco» e il bianco «nero», ma non [lo è] fare stipulazioni sulle esperienze sensoriali effettive che comunichiamo e a cui diamo arbitrariamente il nome «bianco» o «nero». Una stipulazione è possibile e anche utile nella misura in cui c’è un fattore comune che determina la riuscita della comunicazione”. A ogni concetto di norma associato a quel “fattore comune” va dunque abbinata una legge normativa del concetto medesimo. Essa si rinviene comodamente nell’uso comune; nel particolare caso dell’idea di libertà, ciò significa distillare un significato del termine capace di mettere d’accordo il maggior numero di persone possibile. L’evidenza empirica dimostra che solo l’accezione negativa della parola in questione fa alla bisogna: detto altrimenti, “si è «liberi» se si è in grado, in qualche modo, di costringere altri ad astenersi dal costringere noi sotto qualche aspetto”.
Per un diritto finalizzato alla salvaguardia della “libertà” così descritta valgono identiche considerazioni. L’ordine della legge, affinato attraverso una revisione continua, emerge quindi dalla legge dell’ordine, proprio come le parole sono in prima istanza conseguenza delle cose. In questo senso, il significato dei termini dilegua nelle stipulazioni inutilmente arbitrarie allo stesso modo in cui la certezza delle regole si parcellizza a causa dell’inflazione di leggi minuziosamente articolate. Infatti, più “intenso e accelerato è il processo di legislazione, più incerta sarà la durata nel tempo delle leggi in vigore al momento”.
A questo proposito, non mi stupirebbe affatto sapere che a Leoni erano familiari gli sviluppi di logica e sistemistica più al passo con i suoi tempi. Nella critica che muove all’ipercorrettismo normativo, egli denuncia apertamente l’impossibilità del connubio tra coerenza – garantita dalla legge comune – e completezza – pietra filosofale della legislazione scritta – rispetto alle premesse assiomatiche dei sistemi politici fondati sulla libertà. Una consapevolezza che lascia trasparire più di un punto di contatto con l’indecidibilità teorizzata da Kurt Gödel. Nell’ottavo capitolo del libro, poi, la propensione per l’individualismo metodologico è giustificata con grande eleganza: “secondo le idee liberali, è necessario accettare solo pochi punti generali per fondare e sviluppare un ordinamento liberale, perché appartiene alla stessa natura di tale sistema lasciare che la gente lavori come crede meglio, purché non interferisca coll’analogo lavoro altrui”.
La lucida critica al mito democratico della “rappresentanza” come motore di equità legislativa completa un quadro argomentativo arguto e solidissimo. Per paradossale che possa sembrare, è solo con il suffragio universale che le assemblee elettive hanno cessato di aver riguardo per la volontà popolare, poiché “pantografare” le esigenze di blocchi sociali tanto vasti quanto variegati è materialmente impossibile. Sulla conseguente erosione del contenuto a tutto vantaggio dei contenitori R.T. McKenzie, ripreso da Leoni, anticipò la modernità: “è realistico sostenere che l’essenza del processo democratico è la competizione libera per la leadership politica”. E ancora: “il ruolo essenziale dell’elettorato non è decidere su linee di condotta specifiche, ma decidere quale di due o più gruppi concorrenti di leader potenziali dovrà prendere le decisioni”. Riflessioni che precorrono le vuote operazioni d’immagine lanciate dai Sarkozy, dalle Royal, dai Cameron e dalle Clinton, e da tutti gli altri politici che – complici la spettacolarizzazione e la stringatezza verbale indotte dai media “visivi” – mascherano la pura e semplice corsa al potere da ecumenismo onnicomprensivo.
Nel passato, invece, i rappresentanti curavano con severità gli interessi dei loro mandanti, ancorché su presupposti nominalmente elitari o aristocratici. Ma se il suffragio ristretto è divenuto antistorico, una soluzione all’impasse rappresentativa può essere la “riduzione del numero degli ambiti per i quali le persone devono essere rappresentate”, che comporta “un aumento del numero delle sfere nelle quali la gente può decidere liberamente e individualmente senza essere affatto «rappresentata»”.
Il già citato ottavo capitolo, infine, contiene acutissime note sulla soggettività della “costrizione” e del “danno”. Molto contestate da Murray Rothbard (vedi link sottostante), il quale elude il problema sostituendo al concetto di “danno” quello, altrettanto vago, di “violenza”, tali considerazioni sottolineano in effetti l’incertezza dei confini che delimitano il distretto di libertà individuale abitato da ciascuno di noi. Sarebbe stato paradossale, da parte del teorico del diritto come work in progress, banalizzare l’idea di “offesa personale” come facilmente stipulabile dopo avere a lungo spiegato come ogni vertenza processuale, in realtà, si possa quasi vedere come un’indagine squisitamente grammaticale sull’applicabilità del concetto di “costrizione” alla casistica dettata dalla contingenza.
Volume imprescindibile per i seguaci del liberalismo e caldamente consigliato a tutti gli altri: quarant’anni dopo la sua prematura scomparsa, a questo maestro di libertà può andare solo il mio inchino deferente.

7 commenti:

Anonimo ha detto...

Devo leggere questo libro, che mi interessa moltissimo. L'ho già ordinato su IBS, ma ci mette un sacco ad arrivare...
Ad ogni modo la tesi di fondo è conosciuta e condivisibile, soprattutto per quanto riguarda il diritto civile. E non dobbiamo dimenticare che nei paesi di Common law essa è già una realtà, anche se ultimamente nei paesi anglosassoni la pervasività dell'intervento legislativo Statale sta deformando pericolosamente il sistema.
L'unico dubbio mi rimane riguardo al diritto penale, che è anche l'aspetto di maggiore criticità di ogni teoria libertaria. Non credo che si possa pensare ad un diritto penale "spontaneo" e gestito in via contrattualistica, perciò, almeno su questo, credo di essere vicino all'opzione positivista.

Anonimo ha detto...

Maledetta disattenzione, mi accorgo solo ora di una ripetizione di aggettivo: quel doppio "lucido" al quartultimo capoverso mi fa sembrare un maniaco della cera da pavimento.
Il secondo dei due può diventare "arguto", direi.

Anonimo ha detto...

E perché non correggi caro Ismael? Io lo faccio anche a distanza di mesi, se vedo qualche pagliuzza nell'occhio di un mio post. S'intende, queste son cose per un poltrone come me. Ma io ho sempre pronta una dotta giustificazione: cioè che Montaigne considerava un'attività molto virile semplicemente "pensare". Ecco io penso, penso...

Anonimo ha detto...

Ecco, l'ho corretto io... Però non era così importante, io non me n'ero neanche accorto! Perfezionista.

Anonimo ha detto...

Non correggo perché l'amministrazione del sito mi è interedetta: lo vedi, mi escludono dal Paradiso! :-((

Certo che, se tanto mi dà tanto e pensare è l'attività virile per eccellenza, allora io sono indiscutibilmente un macho della più bell'acqua!

Federico Zuliani ha detto...

Avevo provato anch'io a correggere, ma non trovavo la parola "incriminata"...

Anonimo ha detto...

Mi immergo nel lavoro qualche giorno e guarda che mi perdo... sul diritto penale "libertario" ho appena letto il libro di Barnett, che ho appena recensito, e credo ci tornerò. Io pure credevo fosse difficile gestire il diritto penale in maniera non autoritaria, invece, ne sono meno convinto. Complimenti per l'articolo!
E grazie per avermi linkato assieme a Lottieri, mi sento un po' Dio ora. :-)

LF
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