Cari amici (degli) Arancioni, a seguito dell'ottimo successo ottenuto dal "Grande Gioco del Governo Ideale", ripreso da vari blog, eccoci a proporvi un nuovo e stimolante "passatempo" targato MA.it. Si chiama "Costituente Web", e quello che dovrete fare è riscrivere la Costituzione della Repubblica Italiana, modificandone, cancellandone, o aggiungendone articoli, commi, disposizioni transitorie e quant'altro.
Qui trovate l'originale: Costituzione della Repubblica Italiana
Si parte con i "Principi Fondamentali" (artt. 1-12): Legiferate!
Federico Zuliani
4 commenti:
Art. 1.
L’Italia è una Repubblica federale, liberaldemocratica, e laica.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini
all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo
le proprie possibilità e la propria scelta, una attività
o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
Art. 5.
La Repubblica federale, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali; attua nei servizi
che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo secondo il principio di sussidiarietà; adegua i principi ed
i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell’autonomia e del decentramento .
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
Linguistiche.
Art. 7.
ABOLITO
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,
in quanto non contrastino con l’ordinamento
giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per
legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura
e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.
Art. 10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma
alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei
trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia ufficialmente riscontrato l’impedimento nel suo
Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo
le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero
per reati politici.
Art. 11.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli; consente,
in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni, secondo i principi sottoscritti nella Carta delle Nazioni Unite e nel Trattato NATO; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12.
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali
di eguali dimensioni.
Art. 1.
L’Italia è una Monarchia presidenziale. Il re, primo tra i pari, è il rappresentante dei cittadini italiani, che detengono il potere sovrano.
Art.1 bis
La sovranità monetaria appartiene al popolo, nei limiti imposti dalla legge.
Art. 2.
Lo Stato riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'essere umano
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione alcuna.
Art. 4.
Lo Stato riconosce a tutti i cittadini il diritto-dovere
al lavoro.Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo
le proprie possibilità e la propria scelta, una attività
o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
Art. 5.
Lo Stato, riconosce e
promuove le autonomie locali; attua nei servizi
che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed
i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell’autonomia e del decentramento.
Art. 6.
Lo Stato tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
Art. 7.
La libertà di penna è sacra e inviolabile.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge. Potranno organizzarsi secondo i propri statuti, a patto che non contrastino con l’ordinamento
giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per
legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9.
ABOLITO
Art. 10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma
alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei
trattati internazionali.
Art. 11.
L’Italia è un Paese neutrale, privo di esercito, ed ogni violazione a tale condizione è punita dalle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.
Verrà mantenuto solo un contingente italiano sotto il comando delle Nazioni Unite
Art. 12.
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso, a tre bande trasversali
di eguali dimensioni.
Avete entrambi impostato l'inizio di una "Costituzione lunga", e già su questo ci sarebbe molto da dire. Lo sforzo di scrittura di una Costituzione va al di là delle mie capacità, ma credo che almeno su una cosa sarei sicuro: la ridurrei al minimo. E quel minimo dovrebbe riguardare soprattutto il frazionamento e la limitazione dei poteri dei governanti, non tanto i diritti dei cittadini (che sono una conseguenza). Ad esempio, introdurrei l'obbligo di pareggio di bilancio, la separazione fra esecutivo e legislativo (in Italia non c'è!) e l'indipendenza della magistratura dall'esecutivo, ma non dal legislativo (come negli USA, dove per i giudici c'è l'impeachment) e infine il principio di sussidiarietà, così che lo Stato possa intervenire - come diceva Rosmini - soltanto laddove i cittadini non possano far da sè. Da ultimo, un richiamo al Diritto Naturale sul modello della Costituzione tedesca (vedi il mio post precedente) mi piacerebbe molto.
Art. 1.
L’Italia è monarchica, laica, liberale, federale.
Art 2.
Il Re viene inizialmente scelto tramite elezione universale. Potranno partecipare a tale elezione tutti i cittadini che abbiano superato i 13 anni, esclusi i discendenti di Casa Savoia. Il Re appena insediato nomina il suo successore. Il Re rappresenta gli italiani.
Art. 3.
Lo Stato riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'essere umano.
Tutti hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione alcuna.
Art. 4.
Ll Stato riconosce a tutti la libertà di lavorare e di intraprendere attività economiche o sociali o politiche.
Art.5
Lo Stato riconosce e
promuove le autonomie locali ed attua, nei servizi
che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento
amministrativo.
Art. 6.
Lo Stato tutela le minoranze
linguistiche.
Art. 7.
La libertà di penna è sacra e inviolabile.
Art. 8.
Lo Stato garantisce la libertà religiosa, a patto che l'espressione della stessa non contrasti con la Costituzione.
Art. 9.
Lo Stato tutela il patrimonio storico e artistico e naturalistico
nazionale.
Art. 10.
L’Italia si conforma
alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è basata sulle norme e dei
trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia ufficialmente riscontrato l’impedimento nel suo
Paese dell’effettivo esercizio delle libertà garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d’asilo nel territorio italiano.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero
per reati politici.
Art. 11.
L’Italia è priva di esercito nazionale. L'esercito italiano congedato tornerà in servizio sotto forma di contingente italiano dell'esercito degli Stati Uniti d'America e d'Europa non appena questo esercito verrà ad esistere. Nell'attesa ogni attuale componente dell'esercito può liberamente scegliere se, singolarmente o associandosi, contribuire alla difesa dell'Italia e dell'Occidente, intendendo quest'ultimo come luogo (non necessariamente geografico) in cui vengono garantite le libertà individuali fondamentali. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa; consente,
in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni, secondo i principi sottoscritti nella Carta delle Nazioni Unite e nel Trattato NATO; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12.
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso, a tre bande trasversali
di eguali dimensioni.
Art 14.
Il Primo Ministro è nominato dal Re. Primo Ministro e Re di comune accordo scelgono i Ministri del Regno. Il Governo è formato da Re, Primo Ministro e Ministri ed è sottoposto alla Costituzione.
Art 15.
Ogni cittadino può associarsi liberamente, nei limiti costituzionali. Nessuna associazione può imporre alcun tipo di comportamento positivo o negativo ad un suo non componente.
Art 16.
Il potere giudiziario è eserciato dai giudici del regno, nei limiti costituzionali. I giudici, nominati dal Monarca, possono essere rimossi tramite referendum popolare richiesto da 200000 italiani, non essendoci alcun quorum.
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